La normativa della Carta di qualificazione del Conducente (C.Q.C.) si applica a tutti conducenti che siano in possesso di una patente di guida di categoria C1, C1E, C, C+E o D1, D1E, D o D+E (quindi, ad esempio, ai conducenti di autobus adibiti a servizi regolari- servizi pubblici di linea). Sono però previste alcune deroghe all'obbligo di possesso della carta di qualificazione, che riguardano conducenti dei veicoli:
Ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, nonché quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza ed i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate;
Utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali (è stata eliminala la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati. Pertanto, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale dalla formazione periodica , è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali - senza scopo di lucro- anche se svolto non per fini personali).
Che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca I'attività principale del conducente, intendendo come "attività principale" quella che occupa più del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo;
Per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non D1E o DE, che non sono menzionate) e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione
verso/da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca attività principale del conducente, come prima definita;
Che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende;